Art. 2.
(Divieto di stampa, edizione, pubblicazione, distribuzione, riproduzione cinematografica e rappresentazione teatrale di opere create da autori di efferati delitti).

      1. Sono vietate la stampa, l'edizione, la pubblicazione, la distribuzione, la riproduzione cinematografica e la rappresentazione teatrale di opere dell'ingegno create dai soggetti sottoposti al divieto di cui all'articolo 1.